Il decreto n. 119/2018 del 23 ottobre non prevede solo la “Pace Fiscale”, ma anche la rottamazione ter

La Rottamazione-ter, o più precisamente la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione“,  in sostanza va a sostituire la rottamazione bis. Le cartelle oggetto di questa definizione agevolata sono quelle affidate a Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione dal primo di gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2017. Questa rottamazione si presenta particolarmente favorevole per i contribuenti, perché consente l’adesione anche da parte di chi ha aderito alle precedenti, ma non è riuscito a pagare le rate.

Ecco chi può aderire alla rottamazione-ter

Di seguito le caratteristiche dei contribuenti che possono chiedere di prendere parte alla rottamazione ter:

  • hanno già una rottamazione in corso e non sono in regola con le rate, purché paghino quelle di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018;
  • hanno cartelle ammesse alla definizione agevolata prevista dal decreto n. 193/2016 e non hanno ancora completato il versamento delle rate;
  • hanno preso parte alla rottamazione bis, prevista dal decreto n. 148/2017, ma non sono ancora riusciti a versare tutte le rate (scadute entro il 31 dicembre 2016) dei passati piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016;
  • hanno debiti derivanti da carichi assegnati all’agente della riscossione e facenti parte dei procedimenti instaurati dopo apposita istanza dei debitori (legge n. 3/2012).

Le condizioni della rottamazione-ter

Vediamo di seguito le ragioni per le quali questa terza rottamazione si presenta più favorevole per i contribuenti rispetto alle precedenti edizioni:

  • sono disponibili 5 anni (fino al 2024) e 10 rate per saldare il proprio debito;
  • c’è stata una riduzione del tasso di interesse dal 4,5% al 2% a partire dal primo agosto 2019.

Per chi vuole pagare in un’unica soluzione, il termine ultimo è il 31 luglio 2019. Invece, per chi decide di rateizzare, il 31 luglio 2019 è il termine di scadenza della prima rata.

Ecco le novità per la rottamazione-ter dopo l’ok del Senato al decreto fiscale

Il decreto n. 118/2019, contenente le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, è stato modificato dal Senato in questo modo:

  • Da 10 a 18 le rate in cui è possibile suddividere il debito verso l’Erario
  • Cinque giorni senza interessi di mora a disposizione per pagare dopo la scadenza della rata
  • Rilascio del DURC già dalla presentazione della domanda di sanatoria

Rottamazione-ter: 18 rate per pagare

Il debito del contribuente nei confronti dell’Erario potrà essere diviso in 18 rate. Nel 2019 restano ferme le rate di luglio e novembre, ciascuna pari al 10% del totale, ma a partire dal 2020 – e per gli anni a seguire – le rate diventeranno quattro: febbraio, maggio, luglio e novembre.
A fronte di più rate, però, sarà possibile dividere l’importo in rate più piccole, anche se il temine ultimo fissato è sempre di cinque anni. Chi opta per il pagamento rateale, è assoggettato a un tasso d’interesse del 2% annuo, invece di quello del 4,5%, applicato in precedenza.

Maggiore tolleranza per  quanto riguarda le scadenze

Altra novità: se nelle due rottamazioni precedenti non era ammesso neanche un giorno di ritardo – pena la decadenza dai benefici previsti dalla legge – con l’emendamento del Senato si sancisce che, se il ritardo nel pagamento della rata non supera i cinque giorni “l’effetto d’inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.” insomma, un po’ di respiro per i contribuenti, ai quali viene concesso un ritardo lieve, di cinque giorni, senza che siano applicate penalità.

DURC: già dopo la domanda di sanatoria

L’emendamento del Senato offre la possibilità del rilascio del DURC anche quando la rottamazione include i carichi previdenziali. Quindi, se il decreto sarà convertito in legge, la regolarizzazione ai fini del rilascio del DURC si realizzerebbe fin dalla presentazione della domanda di rottamazione.

Nelle precedenti rottamazioni, il contribuente otteneva il DURC positivo dopo la presentazione dell’istanza di definizione. L’art. 3, comma 10 del Decreto legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 prevede ora che: “il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”. Per capire, vediamo nel dettaglio le due disposizioni:

  • l’art 28 ter prevede la notifica dell’agente di riscossione di una proposta di compensazione nei confronti del contribuente che risulta contemporaneamente a debito e credito, perché destinatario di un rimborso fiscale, con la possibilità da parte dell’Agenzia, in caso di rifiuto, di procedere alla notifica di un pignoramento presso terzi;
  • l’art. 48 bis invece il blocco dei pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di enti pubblici se il beneficiario contestualmente ha pendenze pari ad almeno 5.000 euro nei confronti dell’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione).