La Rottamazione-ter, o più precisamente la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione“, in sostanza va a sostituire la rottamazione bis. Le cartelle oggetto di questa definizione agevolata sono quelle affidate a Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione dal primo di gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2017. Questa rottamazione si presenta particolarmente favorevole per i contribuenti, perché consente l’adesione anche da parte di chi ha aderito alle precedenti, ma non è riuscito a pagare le rate.
Di seguito le caratteristiche dei contribuenti che possono chiedere di prendere parte alla rottamazione ter:
Vediamo di seguito le ragioni per le quali questa terza rottamazione si presenta più favorevole per i contribuenti rispetto alle precedenti edizioni:
Per chi vuole pagare in un’unica soluzione, il termine ultimo è il 31 luglio 2019. Invece, per chi decide di rateizzare, il 31 luglio 2019 è il termine di scadenza della prima rata.
Il decreto n. 118/2019, contenente le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale”, è stato modificato dal Senato in questo modo:
Il debito del contribuente nei confronti dell’Erario potrà essere diviso in 18 rate. Nel 2019 restano ferme le rate di luglio e novembre, ciascuna pari al 10% del totale, ma a partire dal 2020 – e per gli anni a seguire – le rate diventeranno quattro: febbraio, maggio, luglio e novembre.
A fronte di più rate, però, sarà possibile dividere l’importo in rate più piccole, anche se il temine ultimo fissato è sempre di cinque anni. Chi opta per il pagamento rateale, è assoggettato a un tasso d’interesse del 2% annuo, invece di quello del 4,5%, applicato in precedenza.
Altra novità: se nelle due rottamazioni precedenti non era ammesso neanche un giorno di ritardo – pena la decadenza dai benefici previsti dalla legge – con l’emendamento del Senato si sancisce che, se il ritardo nel pagamento della rata non supera i cinque giorni “l’effetto d’inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.” insomma, un po’ di respiro per i contribuenti, ai quali viene concesso un ritardo lieve, di cinque giorni, senza che siano applicate penalità.
L’emendamento del Senato offre la possibilità del rilascio del DURC anche quando la rottamazione include i carichi previdenziali. Quindi, se il decreto sarà convertito in legge, la regolarizzazione ai fini del rilascio del DURC si realizzerebbe fin dalla presentazione della domanda di rottamazione.
Nelle precedenti rottamazioni, il contribuente otteneva il DURC positivo dopo la presentazione dell’istanza di definizione. L’art. 3, comma 10 del Decreto legge n. 119/2018 del 23 ottobre 2018 prevede ora che: “il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”. Per capire, vediamo nel dettaglio le due disposizioni: